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  • Immagine del redattoreM3 Servizi Nautici

DOCUMENTI DA TENERE A BORDO


Una delle domande che più spesso vengono poste soprattutto, ma non solo, dagli armatori meno esperti riguarda la documentazione che bisogna avere con se in navigazione.

Per cercare di dissipare i dubbi su questo argomento, cercheremo qui di fare chiarezza analizzando i vari tipi di imbarcazione.

I natanti a remi o a vela, quando navigano per il diporto o per la semplice attività di pesca sportiva, devono avere a bordo i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

I natanti a motori, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere obbligatoriamente con se:

- “la dichiarazione di potenza del motore” o dei motori o il certificato d’uso o un documento sostitutivo sia per i motori fuoribordo sia per i motori entrofuoribordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in KW/CV e la cilindrata, per determinare l’eventuale obbligo della patente nautica;

- “la polizza d’assicurazione” obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi per le unità munite di motore di qualsiasi potenza, il limite dei tre cavalli fiscali è stato infatti soppresso. Il contrassegno del certificato va tenuto tra i documenti di bordo;

- “la patente nautica” in corso di validità è obbligatoria quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Per l’esercizio dello sci nautico e la condotta degli acquascooter la patente, senza tener conto della potenza del motore, è sempre obbligatoria.

- Nel caso vi sia a bordo un VHF, obbligatori quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, devono essere tenuti a bordo anche il “certificato limitato RTF” dell’operatore, che si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo, la “licenza d’esercizio RTF”, rilasciata dall’Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato;

- Per i natanti costruiti in serie può essere tenuto a bordo il “certificato di omologazione” e la “dichiarazione di conformità”. Sul documento sono indicati la specie di navigazione cui l’unità è abilitata, la potenza massima e la massa del motore installabile a bordo, il numero di persone trasportabili;

I natanti, per navigare fino a 12 miglia dalla costa, devono avere a bordo, oltre ai documenti sopra menzionati, uno dei seguenti documenti attestanti l’idoneità, “il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità” rilasciata dal costruttore, dai quali risulta che l’unità è abilitata alla navigazione oltre le sei miglia o senza limiti; “una specifica attestazione di idoneità” rilasciata da un organismo notificato, “l’estratto R.I.D “(registro delle imbarcazioni da diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall’ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l’unità era abilitata alla navigazione senza alcun limita;

Le imbarcazioni non natanti, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

- “La licenza di navigazione”(non va sottoposta a nessun visto periodico);

- “La dichiarazione di potenza del motore o il certificato; d’uso” (solo per le unità munite di motori fuoribordo);

- “La polizza di assicurazione”;

- “Il certificato di sicurezza in corso di validità” (R.I.N.A dopo 8 anni);

- “Licenza di esercizio RTF”;

- “Certificato limitato RTF”;

- “Copia della dichiarazione dell’assunzione di responsabilità del VHF”, per l’uso del VHF per la corrispondenza pubblica;

- “La patente nautica” in corso di validità.

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