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NUOVA TASSA DI STAZIONAMENTO


“Possiede una barca? Allora è un evasore, va punito e tassato!”

Questa è solo una delle affermazioni che, specialmente negli ultimi mesi, vengono “urlate” sempre più spesso sui media.

Noi di M3 Servizi Nautici, presenti da più di 20 anni nel settore nautico, sappiamo bene che questa non è la realtà del mondo della nautica italiana.

Certamente non si può affermare che un’imbarcazione sia un bene di largo consumo, ma è pur sempre vero che spesso una barca rappresenta per molte persone un sogno lungamente desiderato, magari realizzato dopo molti anni di sacrifici e di duro e onesto lavoro.

Ancora più sbagliato è poi definire o indicare tutti gli armatori come evasori fiscali e delinquenti. Purtroppo questi sono presenti in tutti i campi, e riteniamo sia giusto ricordare come questo problema non rappresenti esclusivamente l’intero settore della nautica e i suoi clienti. L’evasione fiscale è un male che ha messo, e continua, a mettere in ginocchio l’intera economia italiana e per questo motivo va combattuta in maniera forte e definitiva, con regole nuove e pene esemplari. Non bisogna limitarsi però a demonizzare un settore come quello della nautica, fiore all’occhiello dell’industria italiana, indicandola come culla dell’evasione e causa di tutti i mali, mettendone così a rischio l’esistenza. E con essa il futuro di migliaia di persone che vi lavorano.

Partendo da queste considerazioni Noi di M3 Servizi Nautici abbiamo deciso di pubblicare quest’articolo con l’intenzione di sgombrare il campo dai mille equivoci nati in merito a questa questione e d’informare in maniera finalmente corretta, provando a porre fine a questo terrorismo psicologico e mediatico che aleggia sulla nuova tassazione introdotta dal Governo Monti.

Proviamo ad analizzare allora insieme i dettagli e le modalità di pagamento di questo nuovo contributo, osservando innanzitutto a chi viene richiesto e con quali modalità.

Nel Decreto salva Italia, comma 2 dell’art. 16 del c.d., viene stabilito che:

Dal 1°maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

Analizziamo come questo contributo vada versato e in quale caso venga richiesto.

Al comma 8 dell’art. 16 si stabilisce che:

a ricevuta di pagamento, anche elettronica, dovrà essere esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane oppure all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

Inoltre il comma 10 dell’art. 16 stabilisce :

l’omesso, ritardato o parziale pagamento della tassa di stazionamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell’importo non versato oltre all’intero importo della imposta dovuta.

Proviamo a fare ora un semplice esempio per comprendere eventualmente di quali cifre stiamo parlando.

Va inoltre ricordato che sono state previste alcune modalità di ulteriore riduzione di questo contributo.

Infatti il comma 3 dell’art. 16 prevede che:

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

Si continua inoltre con il comma 15ter dell’art. 16 :

La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento.

A fronte di quest’ulteriore riduzione i nostri esempi precedenti risulterebbero modificati

E’ per tanto evidente come, contrariamente alle molte inesattezze dette su questo nuovo contributo, non si parli di super tassa, ma bensì di una reintroduzione di un onere che, seppur rivisto al rialzo, esisteva già ed è presente in molti Stati Europei.

E’ inoltre giusto ricordare che lo stesso decreto preveda l’esclusione da questo contributo per tutte le imbarcazioni che si trovino in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

A queste esclusioni vanno poi aggiunte tutte quelle imbarcazioni con caratteristiche ed utilizzo particolare. Sono escluse dal pagamento della tassa di stazionamento:

  • unità da diporto di proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;

  • unità obbligatorie di salvataggio;

  • battelli di servizio, purché rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;

  • unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;

  • unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;

  • unità ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita ed in attesa del perfezionamento dell’atto.

Ci auguriamo che questo articolo sia risuscito a chiarire molti dubbi in merito a questa delicata questione. Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattarci!

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