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  • Immagine del redattoreM3 Servizi Nautici

LA PATENTE NAUTICA


A fronte delle numerose richieste d’informazioni e per fare un po’ di chiarezza sulle ultime normative dedichiamo quest’articolo alla patente nautica, cosa sia, a chi sia destinata e come si possa ottenere.

Le modifiche portate alla normativa nautica hanno soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela o motore), ma tuttavia le patenti nautiche continuano ad essere rilasciate per il comando delle imbarcazioni a vela e a motore.

A tale scopo, il regolamento d’attuazione al codice ha reintrodotto la categoria delle unità a motore definendole come: “quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in mq. di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione, compreso il fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o kilowatt è inferiore, rispettivamente a 1 o 1,36.

Il codice della nautica prevede tre categorie di patenti nautiche:

Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto; Categoria B: comando delle navi da diporto; Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

  1. Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l’obbligo della patente, e viceversa.

  2. Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.

  3. per la condotta delle moto d’acqua, senza tener conto della potenza del motore;

  4. per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.

Patenti e distanze di navigazione

In virtù delle nuove normative, per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all’abilitazione dell’unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa.

Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.

La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un’unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si superi tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esservi un’altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell’unità.

Tipi di patente vela e motore, limitazione al solo motore

In relazione quindi alla distanza dalla costa, le patenti nautiche si dividono di tre tipi:

  • entro 12 miglia dalla costa;

  • senza alcun limite;

  • per navi da diporto.

Tuttavia, con la riforma della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione, per tanto la patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.

Età richiesta

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

  • 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;

  • 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 30 KW (pari a 40.8 HP) e relative cilindrate;

  • 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 30 KW e relative cilindrate che navigano fino a sei miglia dalla costa, nonché per gli acquascooter o moto d’acqua. Per condurre questi ultimi mezzi la patente è sempre obbligatoria.

  • per le navi non è richiesta un’età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni.

Sospensione della patente

La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell’idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica.

Sono anche causa di sospensione:

  • la conduzione o il comando dell’unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);

  • atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);

  • la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6 mesi).

Infine la patente è sospesa quando ha inizio un procedimento penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti contro l’incolumità pubblica ecc. di cui all’art. 40 del regolamento al codice. La sospensione è annotata sulla patente.

(Fine 1° Parte)

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