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  • Immagine del redattoreM3 Servizi Nautici

TASSA DI POSSESSO


Finalmente il 24 Aprile sono state pubblicate dall’Agenzia delle entrate le disposizioni tecniche per le modalità e i termini del versamento della tassa di possesso annuale relativa alle imbarcazioni e navi da diporto.

Dopo il cambiamento del decreto rispetto alla prima versione avvenuto a fine Febbraio, che ha trasformato la tassa di stazionamento in tassa di possesso e di cui abbiamo già trattato in un precedente articolo consultabile cliccando qui, viene fatta chiarezza anche sugli ultimi punti oscuri del decreto, quale modalità di pagamento e scadenze.

Riassumiamo quindi i punti principali per cancellare definitivamente ogni dubbio su questo decreto.

Chi deve pagare

I soggetti con obbligo di pagamento della tassa sono i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.

La tassa non si applica invece ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione o noleggio.

Sono, inoltre, esenti dal pagamento le imbarcazioni nuove per il primo anno di immatricolazione, nonché tutti i natanti e imbarcazioni non immatricolate.

Quanto pagare

Ecco una tabella riassuntiva sull’ammontare della tassa in base alla tipologia di barca, grandezza e età della stessa.

La scadenza

La tassa dovrà essere pagata entro il 31 Maggio di ogni anno e varrà dal periodo 1 Maggio – 30 Aprile dell’anno successivo.

Le modalità di pagamento

Il pagamento potrà avvenire tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” scaricabile qui . Nel momento della compilazione del modello F24 dovranno essere indicati i dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo sono indicati in sede di versamento della tassa.

In alternativa la tassa potrà essere pagata tramite bonifico bancario a favore del bilancio dello Stato indicando:

a) codice BIC : BITAITRRENT

b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento

c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze

Per consultare il testo integrale del provvedimento della Agenzie delle Entrate cliccare qui.

Non esitate a contattarci per ulteriori domande e chiarimenti!

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